Consiglio pastorale diocesano

 

STATUTO DEL CONSIGLIO PASTORALE DIOCESANO
Promulgato con decreto vescovile del 2 febbraio 2026

 

1. Natura, finalità e compiti

Art. 1
È costituito nella diocesi di Iglesias il Consiglio Pastorale Diocesano (CPD) a norma del presente statuto.
Esso si compone di presbiteri, membri di Istituti di vita consacrata e di Società di vita apostolica, diaconi e, soprattutto, laici, ai sensi dei cann. 511-514.
Il Consiglio è organo consultivo permanente, segno della partecipazione e della corresponsabilità di tutti i battezzati all’unica missione salvifica della Chiesa.

Art. 2
Al CPD spetta «sotto l’autorità del Vescovo, studiare, valutare e proporre conclusioni operative su quanto riguarda le attività pastorali della diocesi» (can. 511). In particolare il Consiglio:
a) collabora nell’elaborazione e applicazione del piano pastorale diocesano;
b) esprime valutazioni e orientamenti pastorali sui problemi più urgenti della diocesi e presenta proposte concrete per la loro soluzione;
c) offre il proprio parere su temi proposti dal Vescovo diocesano;
d) verifica che le linee e gli orientamenti pastorali siano realizzati in diocesi.

Art. 3
Il CPD è presieduto dal Vescovo diocesano, assistito dal Vicario Generale e dai Vicari Episcopali.
Il Vescovo diocesano può affidare a un Vicario Episcopale il compito di promuovere l’attività del CPD e di coordinarla con quella degli altri organismi diocesani di partecipazione.
Il CPD è convocato dal Vescovo diocesano, a cui spetta determinare le questioni da trattare e di porre l’ordine dei lavori, sentendo le proposte dei Consiglieri (can. 514 § 1).

 

2. Composizione

Art. 4
Il CPD si articola in:
1. Presidente;
2. Assemblea;
3. Segretario.
1. Il Presidente dell’assemblea è il Vescovo diocesano, che la convoca e la presiede.
2. L’Assemblea si compone di membri eletti, membri di diritto, membri nominati dal Vescovo diocesano.
Sono membri eletti:
a) due laici per ogni forania, eletti secondo le modalità più adatta alla zona pastorale;
b) un presbitero per ogni forania;
c) un diacono permanente, espresso dai diaconi permanenti incardinati in diocesi;
d) una religiosa e un religioso, designati rispettivamente dalle religiose e dai religiosi operanti in diocesi;
e) un rappresentante di ogni aggregazione laicale.
Sono membri di diritto:
a) il Vicario Generale;
b) i Vicari Episcopali;
c) il Rettore del Seminario;
d) i direttori degli uffici pastorali diocesani.
Sono membri nominati dal Vescovo diocesano:
a) cinque fedeli (presbiteri o laici) domiciliati in diocesi.
3. Il Segretario è nominato dal Vescovo diocesano.

Art. 5
Possono essere membri del CPD solo i fedeli in piena comunione con la Chiesa cattolica e che si distinguono per fede sicura, buoni costumi e prudenza (can. 512, §§ 1 e 3).

 

3. Durata in carica

Art. 6
Il CPD si rinnova nel suo insieme ogni cinque anni.

Art. 7
I singoli Consiglieri decadono dall’incarico: per dimissioni presentate per iscritto e motivate al Vescovo diocesano, al quale spetta decidere circa il loro accoglimento; per trasferimento in realtà pastorale della diocesi, diversa da quella per cui si è esercitata la rappresentanza, nel caso dei presbiteri eletti; per trasferimento in altra forania, nel caso di laici eletti dalle foranie; per cessazione dell’incarico, nel caso di membri di diritto; per cessazione dell’appartenenza a una aggregazione laicale, nel caso di membri laici; per trasferimento ad altra diocesi, nel caso di religiosi o di religiose; per assenza dalle sessioni, secondo quanto stabilito dall’art. 9; per le altre cause generali previste dal diritto.
La sostituzione dei Consiglieri decaduti, se si tratta di membri di diritto, avviene in persona del loro successore; per cooptazione del secondo membro eletto, nel caso di membri eletti; su designazione del Vescovo diocesano o degli organismi competenti a norma dell’art. 4, in tutti gli altri casi.
I Consiglieri così subentrati durano in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

 

4. Assemblea, Moderatori e Consiglio di Presidenza

Art. 8
Il CPD è convocato in sessione ordinaria almeno due volte l’anno; può essere convocato in sessione straordinaria per iniziativa del Vescovo diocesano o su richiesta della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 9
I membri del CPD hanno il dovere di intervenire personalmente tutte le volte che il Vescovo diocesano li convoca. Essi non possono farsi rappresentare.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulta assente alle sessioni del CPD per tre volte consecutive è dichiarato decaduto.
Il Consigliere che comunque, indipendentemente dai motivi dell’assenza, non partecipa alle sessioni del Consiglio Pastorale per cinque volte consecutive è considerato dimissionario. Le assenze vanno giustificate presso il Segretario.

Art. 10
Il CPD elegge all’interno dell’Assemblea due Moderatori, i quali dirigono lo svolgimento dei lavori, la discussione e regolano le operazioni di voto. Essi formano col Vescovo diocesano, il Vicario Generale e il Segretario il Consiglio di Presidenza.

Art. 11
Il Consiglio di Presidenza ha il compito di esaminare il verbale delle riunioni del CPD, di proporre l’ordine del giorno delle adunanze, di coordinare il lavoro delle Commissioni, se costituite a norma dell’art. 22 del presente Statuto, e di esaminare e inserire nell’ordine del giorno eventuali proposte pervenute.

 

5. Convocazione, ordine del giorno e preparazione delle sessioni

Art. 12
L’ordine del giorno delle sessioni è stabilito dal Vescovo diocesano in sintonia con l’elaborazione del piano pastorale diocesano, alla cui stesura il CPD è chiamato a contribuire.

Art. 13
I singoli Consiglieri, a cura del Segretario, devono essere convocati per le sessioni dell’Assemblea a mezzo di avviso scritto, almeno quindici giorni prima della data fissata per la sessione. Tuttavia, fin dall’inizio dell’anno pastorale saranno fissate le date delle sessioni del CPD, in modo da offrire specialmente ai rappresentanti laici di forania l’opportunità di sentire il parere della forania stessa.

 

6. Svolgimento delle sessioni

Art. 14
Le sessioni del CPD sono presiedute dal Vescovo diocesano o, in via gradualmente subordinata, dal Vicario Generale o dal Vicario Episcopale incaricato.

Art. 15
L’Assemblea del CPD risulta validamente costituita con la presenza della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 16
In vista di ogni sessione viene messo a disposizione dei Consiglieri il verbale della sessione precedente, per eventuali osservazioni o integrazioni da presentare al Segretario. Insieme al verbale viene recapitata anche l’eventuale documentazione necessaria per prepararsi all’esame degli argomenti.

Art. 17
I Consiglieri che intendono intervenire nella discussione dovranno chiedere la parola e la loro esposizione non deve superare la durata di cinque minuti. Ogni Consigliere può presentare interventi scritti. Al termine della sessione il Segretario formula le mozioni conclusive da sottoporre a votazione. Sulle singole mozioni l’Assemblea adotta le proprie deliberazioni nella sessione successiva ordinariamente, ovvero nella stessa sessione, se così decide l’Assemblea, col consenso del Vescovo diocesano.

Art. 18
Il voto è espresso in via ordinaria per alzata di mano o, su richiesta del Vescovo diocesano, per appello nominale ovvero, su richiesta di un quinto dei membri del Consiglio e con approvazione del Vescovo diocesano, a scrutinio segreto. Per le operazioni di voto a scrutinio segreto, sono designati dal Consiglio, su proposta del Segretario, di volta in volta, gli scrutatori.

Art. 19
L’Assemblea delibera validamente quando è presente la maggioranza assoluta dei consiglieri. Prima di procedere alla votazione può essere richiesta la verifica del numero legale dei presenti. Le deliberazioni dell’Assemblea risultano approvate se votate a maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 20
Ogni Consigliere ha facoltà di presentare al Vescovo diocesano per mezzo del Segretario e almeno due settimane prima della data delle sessioni, interpellanze scritte aventi come oggetto richieste di informazioni e chiarimenti su problemi inerenti la vita della diocesi, con esclusione di questioni relative allo stato delle persone fisiche e di quelle relative a nomine, rimozioni e trasferimenti. Il Vescovo diocesano può rispondere personalmente o tramite incaricato, pubblicamente o privatamente, all’interpellanza.

 

7. Segretario

Art. 21
Il CPD ha un Segretario, nominato dal Vescovo diocesano tra i membri del Consiglio. Il Segretario resta in carica fino allo scadere del mandato del Consiglio.

Art. 22
È compito del Segretario:
a) preparare le mozioni al termine di ogni sessione e provvedere a farle approvare;
b) tenere l’elenco dei Consiglieri, provvedendo agli adempimenti necessari per le sostituzioni nel corso del mandato del CPD;
c) curare la redazione e l’invio, nei termini stabiliti, dell’ordine del giorno delle sessioni, con i documenti annessi e con l’avviso di convocazione (cfr. art. 11);
d) stendere il verbale delle sessioni, raccogliere notizie e documentazioni riportanti l’attività del Consiglio e tenere aggiornato l’archivio;
e) redigere la relazione delle sessioni del Consiglio;
f) svolgere tutte le attività necessarie per il buon andamento del Consiglio.

 

8. Commissioni

Art. 23
Il CPD può deliberare la costituzione nel proprio ambito di Commissioni di indagine e di studio, soprattutto in vista della preparazione delle sessioni.

Art. 24
Le singole Commissioni svolgono il loro lavoro secondo i metodi e i mezzi più confacenti e idonei alle esigenze del proprio oggetto di studio. Tra i propri membri ciascuna Commissione elegge un coordinatore. Ogni Commissione può avvalersi della collaborazione di esperti e può chiedere i dati necessari agli Uffici di Curia e ad altri organismi diocesani competenti.

 

9. Rapporti con il presbiterio e altri organismi diocesani

Art. 25
Pienamente inserito nella pastorale diocesana, il Consiglio ricerca gli opportuni collegamenti anche con altri organismi diocesani.

Art. 26
Consapevoli di essere organismi di partecipazione ecclesiale e di collaborazione pastorale per il Vescovo diocesano, il Consiglio Presbiterale e il Consiglio Pastorale Diocesano cercano di favorire una opportuna relazione tra loro. In questo senso, è facoltà del Vescovo diocesano convocare in seduta comune i due Consigli e sottoporre loro un unico ordine del giorno.

Art. 27
Il CPD cura il rapporto con la comunità diocesana anche attraverso l’informazione periodica tramite il sito e il giornale diocesani.

 

10. Norme finali

Art. 28
La partecipazione alle attività del CPD è un servizio gratuito reso alla comunità ecclesiale. Le spese per il funzionamento del Consiglio sono a carico della Diocesi.

Art. 29
Le norme del presente Statuto possono essere modificate dal Vescovo diocesano che può procedere di propria iniziativa o provvedere motivatamente su richiesta di almeno due terzi dei Consiglieri.