Diocesi di Iglesias
Scuola per l’Evangelizzazione e i Ministeri Ecclesiali
STATUTO
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1. Natura, finalità e compiti
Art. 1
La Scuola per l’Evangelizzazione e i Ministeri Ecclesiali (SEME), istituita col decreto vescovile del 01/10/2025, intende essere lo strumento fondamentale della Diocesi per la formazione teologica di base del popolo di Dio che è in Iglesias.
Il fine primario delle scuole di formazione teologica è quello di aiutare i credenti a far propri gli strumenti e i metodi necessari per esercitare, a un livello iniziale e globale, il compito di comprendere, approfondire e testimoniare la fede che appartiene a ogni battezzato.
La Scuola si propone, pertanto, di introdurre alla conoscenza teologica e, al tempo stesso, di rispondere alle necessità pastorali della comunità attraverso una proposta di contenuti fondamentali presentati in modo essenziale.
Art. 2
La SEME persegue, quale finalità primaria, l’evangelizzazione, come espressamente richiamato nella sua denominazione.
In conformità a tale finalità, essa opera, nell’ambito delle proprie competenze, mediante:
a) la formazione teologica dei catechisti e dei candidati ai ministeri ecclesiali;
b) la valorizzazione e la diffusione della cultura teologica, attraverso l’organizzazione di corsi ciclici di conferenze, seminari, incontri di spiritualità, nonché mediante la predisposizione e la pubblicazione di sussidi e materiali formativi;
c) la promozione e la diffusione dell’interesse per le tematiche religiose e teologiche nella società locale, favorendo altresì il dialogo tra il Vangelo e le culture presenti nel territorio diocesano.
2. Presidente - Direzione – Docenti
Art. 3
Il presidente della Scuola è il Vescovo diocesano o un suo delegato.
Art. 4
La direzione della Scuola è affidata al direttore, coadiuvato eventualmente da un vicedirettore, da un segretario e da un economo.
Art. 5
Il direttore è nominato dal Vescovo diocesano e resta in carica cinque anni, con la possibilità di essere confermato nell’ufficio per un secondo quinquennio e comunque a discrezione del Vescovo.
Al direttore spetta:
a) provvedere al regolare svolgimento della vita della Scuola, curando l’esatta applicazione del regolamento e delle disposizioni al riguardo;
b) convocare e presiedere le assemblee della Scuola;
c) esaminare le richieste dei docenti e degli studenti;
d) informare gli aventi diritto delle questioni e delle decisioni relative alla vita della Scuola;
e) redigere annualmente la relazione sulla vita della Scuola e presentarla, unitamente al bilancio, al Vescovo e al collegio dei docenti;
f) partecipare agli organismi pastorali in cui è prevista la sua presenza e curare l’armonia della Scuola con la complessiva pastorale diocesana.
Art. 6
Il direttore, sentito il parere del collegio dei docenti, può scegliere un vicedirettore che lo aiuti nella guida e nel coordinamento della Scuola, e propone alla nomina del Vescovo un segretario e un economo.
Art. 7
Il collegio dei docenti si riunisce regolarmente due volte l’anno. Ne fanno parte il direttore, il vicedirettore e tutti coloro che a qualsiasi titolo insegnano stabilmente nella Scuola.
Al collegio è invitato ordinariamente il responsabile per la formazione teologica dei candidati ai ministeri.
I docenti si impegnano nell’insegnamento con spirito di collaborazione, competenza e con fedeltà al magistero della Chiesa. La loro prestazione è gratuita; può essere previsto un rimborso spese da valutare caso per caso.
Al collegio spetta:
a) stabilire i piani di studio, determinare le discipline, approvare i programmi dei corsi e dei seminari proposti dai singoli docenti e il calendario scolastico predisposto dal segretario;
b) proporre al direttore la nomina dei docenti;
c) costituire commissioni per questioni speciali;
d) approvare la relazione annuale sulla vita della Scuola e il bilancio, da inviare al Vescovo diocesano.
Art. 8
La Scuola dispone di una propria segreteria. Il Segretario è nominato dal Vescovo diocesano, su proposta del Direttore della Scuola, per un mandato della durata di cinque anni.
Al Segretario competono i seguenti compiti:
a) collaborare con il Direttore e con il Collegio dei Docenti, dando esecuzione alle relative decisioni;
b) ricevere, controllare, conservare e autenticare i documenti, nonché redigere e custodire i registri concernenti iscrizioni, esami, certificati e attestati;
c) predisporre l’annuario della Scuola, il calendario e l’orario delle lezioni e degli esami, nonché i certificati e gli attestati;
d) svolgere le funzioni di segretario del Collegio dei Docenti;
e) redigere i verbali delle riunioni del Collegio;
f) curare l’informazione e la diffusione delle proposte formative della Scuola.
Art. 9
L’economo è nominato dal vescovo per un quinquennio.
All’economo spetta:
a) predisporre il bilancio preventivo e il consuntivo annuale;
b) curare la registrazione della contabilità;
c) effettuare le spese nell’ambito del preventivo.
3. Gli studenti
Art. 10
Gli studenti devono aver compiuto 18 anni e si distinguono in ordinari e straordinari.
a) Sono iscritti come studenti ordinari coloro che, avendone titolo, intendono conseguire l’attestato.
b) Sono iscritti come studenti straordinari coloro che hanno scelto di frequentare singoli corsi ed eventualmente di sostenere i relativi esami.
Art. 11
Al termine di ogni anno accademico è prevista un’assemblea comune tra studenti e docenti, nella quale si verifica l’andamento dell’anno trascorso e si offrono indicazioni e proposte per l’anno successivo.
4. Ordinamento degli studi
Art. 12
La struttura dei corsi è ciclica.
Art. 13
Il curricolo degli studi comprende le seguenti discipline:
a) Sacra Scrittura;
b) Teologia Dogmatica;
c) Teologia Morale e Dottrina sociale della Chiesa;
d) Liturgia;
e) Teologia Spirituale;
f) Teologia dei ministeri;
g) Catechetica;
h) Storia della Chiesa locale.
Inoltre sono previsti:
a) Seminari di approfondimento;
b) Letture teologiche armonizzate con il programma pastorale diocesano.
Art. 14
La SEME ha durata biennale. Le lezioni iniziano nel mese di novembre, si concludono a maggio e si svolgono in tre ore settimanali, in un solo giorno.
Art. 15
La partecipazione alle lezioni si svolge, di norma, in presenza.
Al fine di favorire la più ampia partecipazione, è ammessa la frequenza mediante modalità di didattica a distanza (DAD) entro il limite massimo del cinquanta per cento (50%) del monte ore complessivo delle lezioni.
Art. 16
Le iscrizioni si effettuano presso la segreteria dai primi giorni del mese di ottobre all’inizio delle lezioni.
Per le iscrizioni si richiede: a) domanda di iscrizione indirizzata al direttore della scuola, sul modello fornito dalla segreteria; b) lettera di presentazione del proprio parroco; c) due foto formato tessera; d) il versamento di un contributo.
Art. 17
Per conseguire l’attestato bisogna aver sostenuto positivamente tutti gli esami previsti dal ciclo biennale e l’esame orale o colloquio interdisciplinare conclusivo.
Art. 18
La decisione di sostenere o meno gli esami è lasciata alla libera scelta dello studente. Agli studenti ordinari che avranno superato tutti gli esami verrà conferito un attestato di formazione teologica; gli studenti ordinari che sceglieranno di non sostenere gli esami conseguiranno un attestato di frequenza.
Art. 19
L’esame si conclude con un voto espresso in ventesimi.
La valutazione finale è espressa in sessantesimi e prende in considerazione i risultati ottenuti con:
a) la media dei voti di tutti gli esami sostenuti nel corso di studi, che assegna da trenta a quarantadue sessantesimi del voto finale;
b) l’esame orale conclusivo, che assegna da sei a diciotto sessantesimi.
I punteggi conseguiti nelle voci a) b) vengono sommati e si ottiene in tal modo il risultato finale.
Art. 20
L’esame orale conclusivo verte su tre testi, indicati anno per anno, riguardanti le tre grandi aree tematiche: scritturistica, dogmatica, morale/spirituale. Su ciascuno dei testi verrà svolta nel corso dell’anno una lezione, rivolta ai candidati all’esame conclusivo.
Art. 21
L’attestato rilasciato al termine del biennio non possiede valore accademico e non è riconosciuto dalle Istituzioni ecclesiastiche soggette alla competenza del Dicastero per la Cultura e l’Educazione, né abilita all’insegnamento della religione cattolica nelle scuole pubbliche o paritarie. Esso conserva esclusivamente un valore pastorale, in coerenza con le finalità formative indicate all’art. 2 del presente Statuto.
5. Formazione specifica per i candidati ai ministeri istituiti
Art. 22
Nell’ambito del proprio itinerario formativo, la Scuola prevede momenti di formazione specifica per gli studenti che si candidano al conferimento dei ministeri istituiti dell’accolitato, del lettorato, del catechista e del ministero straordinario della comunione.
Art. 23
La formazione di cui all’articolo precedente si articola in alcuni week-end formativi, di carattere teorico e pratico, finalizzati all’approfondimento degli aspetti peculiari dei rispettivi ministeri.
In tali momenti formativi è riservata particolare attenzione alla dimensione spirituale, al fine di orientare la riflessione teologica alla dimensione contemplativa e di radicare l’esperienza ministeriale nella vita teologale.
Art. 24
I momenti di formazione di cui agli articoli precedenti sono programmati in coerenza e in armonia con il piano pastorale diocesano.
6. Disposizioni finali
Art. 25
Eventuali modifiche al presente statuto sono proposte dal direttore, sentito il collegio dei docenti, all’approvazione del Vescovo diocesano.
Art. 26
Per quanto non previsto nel presente statuto si applicano le norme canoniche generali e particolari.
